Chi siamo

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CARTA

In conformità ai suoi statuti, AQUA NOSTRA SVIZZERA è una associazione di diritto privato, indipendente sia sul piano politico che religioso.

Il suo obiettivo principale consiste nel congiungere la difesa degli interessi economici e sociali con la necessità di preservare un ambito di vita armonioso.

A tal fine, essa raccomanda il ricorso ad una valutazione equa degli interessi, dove l’essere umano è al centro delle attenzioni.

AQUA NOSTRA SVIZZERA intende rappresentare tutti gli amici della natura che ne diffendono uno sviluppo sostenibile al servizio dell’uomo.

L’ambizione di AQUA NOSTRA SVIZZERA è di diventare un movimento al servizio della popolazione svizzera, facendo da tramite tra la popolazione e l’Autorità, pronto ad impegnarsi per farsì che l’ambiente entri nelle preoccupazioni di ciascuno e non sia il dogma di gruppetti che non rappresentano l’opinione democraticamente espressa.

Da sempre, la natura servì all’uomo come luogo di vita, d’abitazione, di produzione, di distensione e di spazio. Essa fu l’oggetto di un’evoluzione ineluttabile e permanente. Immobilizzarla escludendo l’uomo, vuol dire confinarsi in una visione dottrinale del corso del mondo. Il pieno sviluppo dell’essere umano detta la condotta di AQUA NOSTRA SVIZZERA, nel rispetto delle specificità di ogni regione e del patrimonio naturale che i membri di AQUA NOSTRA SVIZZERA giudicano indispensabile trasmettere alle generazioni future.

STATUTS

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BOZZA DI STATUTO

“AQUA NOSTRA SVIZZERA”

Associazione svizzera a capo delle
sezioni regionali di “AQUA NOSTRA”

I CLAUSOLE GENERALI

Definizione

Art. 1     Con la denominazione “AQUA NOSTRA SVIZZERA” viene fondata un’associazione ai sensi dell’art. 60 e seguenti del Codice Civile.
Scopo
Art. 2     Lo scopo dell’associazione è il seguente:
a) ai sensi della carta di “AQUA NOSTRA SVIZZERA”, che costituisce parte integrante del presente statuto, lo scopo comune è quello di proteggere la natura e gli animali in maniera equilibrata, ma sempre nel legittimo interesse delle persone.
b) promuovere l’adesione delle sezioni regionali di “AQUA NOSTRA”.
c) supportare e coordinare le attività delle sezioni regionali.
d) promuovere i contatti con persone fisiche ed in ambito giuridico che perseguano gli stessi scopi e siano disposte a supportare le attività di “AQUA NOSTRA SVIZZERA” o dei suoi membri.
e) adottare le misure necessarie al compimento dello scopo dell’associazione.

Sede

Art. 3     Il Consiglio Direttivo stabilisce la sede dell’associazione.

Neutralità

Art. 4     ”AQUA NOSTRA SVIZZERA” è di confessione neutrale e politicamente indipendente.

II ADESIONE

a) Membri attivi

Art. 5     Sono membri di “AQUA NOSTRA SVIZZERA” le sezioni regionali della Svizzera.
Le persone fisiche residenti nelle zone in cui non esiste ancora una sezione regionale “AQUA NOSTRA” vengono automaticamente affiliate alla sezione “sovra- regionale” fino alla creazione di una propria sezione regionale. La direzione di tale sezione viene assunta dal segretariato di “AQUA NOSTRA SVIZZERA”.
Ai fini dell’adesione deve essere presentata una domanda con la quale viene riconosciuto lo statuto e gli adempimenti finanziari.
L’ammissione di membri sostenitori (siano essi persone fisiche o giuridiche che abbiano effettuato una donazione rilevante o abbiano comunque elargito un qualsiasi contributo) avviene in base ad una decisione del consiglio direttivo.

Art. 6     Il consiglio direttivo decide l’ammissione di nuovi membri attivi. La mancata ammissione non deve essere necessariamente giustificata. La perdita della qualità di membro attivo viene notificata tramite lettera di disdetta scritta e motivata, con un termine di sei mesi dalla fine dell’anno di calendario o, a seguito della decisione del consiglio direttivo, con diritto di presentare ricorso all’assemblea dei delegati.

b) Membri onorari

Art. 7     Il conferimento della carica di membro onorario a persone fisiche o giuridiche che ne vengano ritenute degne o che abbiano apportato un considerevole contributo all’attività di “AQUA NOSTRA SVIZZERA”, può avvenire tramite l’assemblea dei delegati su proposta del consiglio direttivo o delle sezioni di appartenenza.

III ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Composizione

Art. 8     L’assemblea dei delegati si compone di membri dell’associazione “AQUA NOSTRA SVIZZERA”. Essa è l’organo a capo di “AQUA NOSTRA SVIZZERA”.
Ogni sezione regionale ha diritto ad un delegato ogni 100 membri o ad una percentuale equivalente al numero di membri. In ogni caso, indipendentemente dal numero dei membri, ogni sezione regionale ha diritto ad un minimo di 5 delegati.
Tutti i soci, siano essi associazioni o gruppi economici, società e raggruppamenti, o persone giuridiche, hanno diritto ad un delegato ed a un voto.

Convocazione

Art. 9     L’assemblea ordinaria dei delegati viene convocata dal consiglio direttivo almeno una volta l’anno. Il consiglio direttivo, 3 sezioni regionali o un quinto dei delegati hanno facoltà di richiedere in qualsiasi momento la convocazione dell’assemblea straordinaria dei delegati.
La convocazione con indicazione delle questioni da trattare deve essere trasmessa a tutti i membri almeno 20 giorni prima della data dell’assemblea.

Competenze

Art. 10     All’assemblea dei delegati spettano, tra l’altro, i seguenti compiti:
a) L’esame dei ricorsi dei soci esclusi.
b) Designare parte del consiglio direttivo e dei revisori contabili.
c) Deliberare in merito al rapporto del consiglio direttivo e dei revisori contabili.
d) Approvare i conti e dare scarico al consiglio direttivo, cassiere e revisori contabili.
e) Determinare il budget e la quota annua per l’anno seguente.
f) Mettere ai voti tutti i punti all’ordine del giorno.
g) Sciogliere l’associazione.

In sede di nomine e votazioni decide la maggioranza dei delegati presenti ed aventi diritto al voto e dei soci attivi. Ogni delegato e membro attivo ha diritto ad un voto. A parità di voti è determinante la decisione del presidente. Su richiesta e con il parere favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto, le nomine e votazioni possono avvenire con scrutinio segreto.

IV IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Composizione

Art. 11     L’associazione viene diretta da un consiglio direttivo composto da almeno cinque persone. Ogni sezione regionale ha diritto a un seggio in consiglio.

Organizzazione

Art. 12     Il presidente ed il vice-presidente (o vice-presidenti) vengono eletti dall’assemblea dei delegati. In genere, il consiglio direttivo si costituisce da sé. La durata della carica è di due anni, con possibilità di rielezione. Il consiglio direttivo ha facoltà di nominare nel suo ambito un comitato con il compito di evadere le questioni di carattere giornaliero.

Convocazione

Art. 13     Il consiglio direttivo viene convocato ogni qualvolta si ritiene necessario, ma non meno di due volte l’anno e viene presieduto dal presidente o, in caso di impedimento, dal vice presidente.
Il consiglio direttivo delibera con la maggioranza semplice dei voti dei membri aventi diritto. E’ determinante la decisione del presidente. Egli ha facoltà di effettuare delibere circolari, nel caso in cui tutti i membri siano d’accordo.

Compiti

Art. 14     Il consiglio direttivo prende tutte le decisioni e le misure necessarie atte a raggiungere lo scopo prefissato dall’associazione, a meno che la legge o gli statuti non indichino esplicitamente che quanto precede è di competenza dell’assemblea dei delegati.

Firma, rappresentanza

Art. 15     L’associazione è rappresentata dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente, cassiere o segretario i quali hanno firma collettiva a due.

V REVISORI CONTABILI

Composizione

Art. 16     Vengono designati due revisori contabili con un mandato di due anni, i quali non possono far parte del consiglio direttivo. Essi possono essere coadiuvati da due sostituti, con possibilità di rielezione.

Compiti

Art. 17     Durante un periodo di tre mesi dalla chiusura dell’esercizio, ma prima dell’assemblea generale, i revisori contabili effettuano le necessarie verifiche e redigono il loro rapporto per l’assemblea dei delegati.
Essi hanno la facoltà di effettuare controlli intermedi in qualsiasi momento e senza preavviso.

VI DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Esercizio

Art. 18     L’anno contabile coincide con l’anno di calendario.

Quote

Art. 19     L’associazione puo’ richiedere quote annuali, ordinarie e straordinarie, il cui ammontare viene stabilito annualmente dall’assemblea dei delegati. Per quanto riguarda le sezioni regionali, il 31.12. dell’anno precedente viene stabilito quale termine ultimo per la corresponsione delle quote dell’effettivo dei membri.
I membri uscenti devono corrispondere la quota per l’anno di calendario in corso, ma perdono qualsiasi diritto al capitale dell’associazione.

Responsabilità finanziaria

Art. 20     Gli impegni finanziari dell’associazione vengono garantiti unicamente dai fondi disponibili. Viene pertanto esclusa qualsiasi responsabilità personale da parte dei singoli soci.

VI CLAUSOLE FINALI

Scioglimento dell’associazione

Art. 21
Lo scioglimento dell’associazione viene deciso da un’assemblea dei delegati, convocata appositamente a tale scopo, con la maggioranza di due terzi dei membri presenti.
In caso di scioglimento l’assemblea dei delegati delibera in merito all’utilizzo degli eventuali fondi residui.